INVESTIRE IN EQUITY CROWDFUNDING

Rischio di perdere il capitale

Con la locuzione “start-up innovativa”, si definisce la società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Per tale ragione, la componente “innovativa” del settore a cui l'impresa si rivolge nonché la natura di impresa “neo costituita”, costituiscono per il cliente un rischio d'investimento maggiore rispetto alla tradizionale partecipazione al capitale di una qualunque società quotata su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Anche la PMI innovativa, pur se in uno stadio della sua vita più evoluto rispetto alla start-up, presenta questa caratteristica di rischio dovuta alla sua natura specifica.

L'entità del rischio deve fare prendere coscienza al cliente della necessità di adottare specifiche precauzioni affinché il capitale investito direttamente nella start-up o PMI innovativa ovvero, in generale nelle PMI, non rappresenti una porzione significativa del proprio patrimonio e che non sia destinato ad un obiettivo d'investimento di breve o medio periodo.

Inoltre, si richiama l’attenzione del cliente sul fatto che l’adesione alle iniziative offerte sul Portale non è inclusa nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE, e che gli strumenti acquisiti attraverso la Piattaforma non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.

Rischio illiquidità

Lo strumento finanziario di partecipazione al capitale di una start-up o PMI innovativa ovvero, più in generale in una PMI, è definito “illiquido”, ossia è uno strumento che potrebbe incontrare difficoltà di vario tipo in occasione della sua vendita:

  • difficoltà di trovare una controparte interessata all'acquisto;
  • difficoltà di negoziare un prezzo di trasferimento senza dover praticare uno sconto più o meno forte.

Quanto sopra comporta per uno strumento “illiquido” sia il rischio di realizzare un minor guadagno o una significativa perdita del capitale inizialmente investito che quello di non riuscire a procedere allo smobilizzo dell’investimento in tempi ragionevoli.

Divieto distribuzione di utili

L'articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, prevede, per le start-up innovative, il divieto di distribuire utili per tutto il periodo di durata della qualifica di start-up innovativa (attualmente, di 60 mesi dalla data di iscrizione all'apposita Sezione Speciale per le start-up innovative del Registro delle Imprese).

Benefici fiscali

I benefici sul trattamento fiscale dell'investimento in start-up innovative sono temporanei; si rimanda per i dettagli alle disposizioni tributarie vigenti.

Gli eventuali benefici fiscali acquisiti possono decadere nel caso in cui l'investitore liquidi l'investimento prima del tempo previsto.

I benefici sul trattamento fiscale possono variare seguendo l'evoluzione della normativa tributaria nazionale.

Per una panoramica complessiva delle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative si acceda la sezione “Agevolazioni” presente sul Sito (che riepiloga tutte le agevolazioni di cui beneficiano sia le start-up o PMI innovative che gli Investitori, con i relativi link ai testi della normativa vigente).

Deroghe al diritto societario per le start-up, PMI innovative e PMI

L'art. 26 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede una serie di disposizioni derogatorie rispetto alle disposizioni previste dalla normativa societaria in favore delle start-up innovative.

Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment Compact”), convertito con Legge del 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso tali deroghe anche alle PMI innovative.

Con l'introduzione dell'art. 57, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 è stata estesa l'applicazione dell'art. 26, commi 2, 5 e 6 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, a tutte le PMI anche non innovative.

In sintesi:

  1. facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo;
  2. facoltà di utilizzare anche per le start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata istituti ammessi solo nelle s.p.a., in particolare la determinazione di diritti particolari attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
  3. facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di s.r.l., consentendo di facilitarne l'accesso al capitale indipendentemente dalla forma societaria prescelta (tramite i portali per la raccolta di capitali on-line);
  4. facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);
  5. facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci.

Per approfondire:

Deroghe al diritto fallimentare (solo per start-up innovative)

L'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012, stabilisce che, in caso di crisi d'impresa, la start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Il legislatore ha, quindi, escluso l'assoggettabilità delle start-up innovative alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.

La deroga opera esclusivamente:

  1. in presenza della qualifica di start-up innovativa;
  2. per un periodo temporale determinato, i primi 4 anni di attività dell'impresa a partire dalla data di costituzione, ed in costanza di tutti i requisiti previsti per le start-up innovative dall'art. 25, comma 2.

La composizione e la gestione della crisi d'impresa di una start-up innovativa si risolve quindi con il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n .3 del 27 gennaio 2012, uno strumento che permette di ridurre i tempi di liquidazione giudiziale, e soprattutto non si incentra sulla perdita di capacità dell'imprenditore – diversamente da quanto avviene nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali – ma bensì sulla separazione del patrimonio societario riservato ai creditori.

L'art. 31, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012, prescrive un'altra agevolazione, stabilendo che, una volta decorso il termine di dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa, l'accesso ai dati dei relativi soci iscritti nel medesimo registro sia inibito al pubblico, anche nel caso in cui tali informazioni siano organizzate in banche dati, restando da quel momento riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria e di vigilanza.

Per approfondire:

art 31 DL 179/2012 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277

Modalità di accesso alle informazioni

L’utenza della Piattaforma, anche senza previa registrazione, può visualizzare le informazioni di base aventi ad oggetto la descrizione generale dell’attività svolta da Pariter Equity. Tali informazioni sono disponibili nella sezione inferiore della homepage (c.d. footer) del sito, e riguardano, in particolare, gli obblighi del gestore, la gestione del portale e l’investimento in strumenti finanziari tramite portali.

L’informativa in questione, visualizzabile attraverso link ipertestuali, ha lo scopo di fornire, in forma sintetica e facilmente comprensibile, una rappresentazione delle principali informazioni relative all’attività svolta da Pariter Equity e ai rischi connessi all’investimento in equity crowdfunding.

Sono, invece, richieste la registrazione e l’autenticazione sul sito al fine di accedere alle informazioni di dettaglio relative ai Proponenti e alle campagne attive e agli strumenti operativi messi a disposizione dalla Piattaforma in favore degli Investitori.

Fermo quanto precede, la registrazione alla Piattaforma non è soggetta a criteri selettivi (fatta salva la facoltà della Società di inibire l’accesso a utenti che si siano resi autori di gravi inadempimenti). La Società si riserva, inoltre, la possibilità di impedire (permanentemente o temporaneamente) l’accesso da parte di investitori con indirizzi IP localizzati aree geografiche a rischio.

Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

Ai sensi del Regolamento ECSP, il soggetto che intende proporre l’offerta di strumenti finanziari tramite un portale autorizzato per la raccolta di capitali on-line deve mettere a disposizione degli investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, che include una descrizione del progetto di crowdfunding, comprese finalità e caratteristiche principali.

Una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento contiene:

  1. informazioni sul titolare del progetto di crowdfunding.
  2. le caratteristiche principali del processo di crowdfunding e delle condizioni per la raccolta di capitale.
  3. i fattori di rischio del progetto.
  4. informazioni relative all'offerta di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding (inter alia, importo da offrire, prezzo di sottoscrizione.).
  5. informazioni sulla società veicolo (se del caso).
  6. diritti degli investitori.
  7. oneri, informazioni e mezzi di ricorso.

La coerenza delle informazioni fornite alla clientela con quelle messe a disposizione nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento sono verificate mediante l’attività svolta dalla struttura di Pariter Partners, socio unico della Pariter Equity.

Recesso, revoca e ripensamento

L'investitore non sofisticato ha il diritto di recedere dall'investimento entro 10 giorni dall'ordine (in luogo dei quattro giorni previsti dal Regolamento ECSP).

I fondi versati dall'investitore verranno restituiti allo stesso, senza spese o aggravio di costi, entro 7 giorni dalla comunicazione di recesso, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'investitore medesimo.

Il recesso è esercitato con le modalità indicate sul Portale nella sezione informativa “Informazioni sulla gestione del Portale” tramite comunicazione telematica all'indirizzo email investor@pariterequity.com.

L'investitore non professionale ha, inoltre, il diritto di revoca ogni qualvolta intervenga una modifica relativa all'Offerta che possa incidere significativamente sulla scelta di aderire all'Offerta. A tal proposito, la normativa consente all'Investitore non professionale di revocare l'ordine entro sette giorni dall'avvenuta modifica tramite comunicazione telematica all'indirizzo email investor@pariterequity.com.

Ove a seguito di una revoca l'investitore non professionale decida poi di aderire nuovamente, è garantito allo stesso il diritto di recesso nei sette giorni dal nuovo ordine di adesione.

Monitoraggio delle campagne concluse

Successivamente al perfezionamento dell’investimento, la Società svolge verifiche periodiche circa l’andamento delle iniziative pubblicate sulla Piattaforma. Il monitoraggio include, tra l’altro, l’esame dell’andamento della società, la produzione di report periodici in favore degli investitori e/o l’organizzazione di incontri tra la società titolare di progetto e la comunità degli investitori.

Trento, Novembre 2023